Art. 72.
(Autonomia finanziaria).

      1. Alla regione autonoma è riconosciuta autonomia finanziaria di entrata e di spesa, sulla base del presente Statuto e in armonia con i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, secondo le modalità stabilite con i decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.
      2. La regione autonoma dispone di risorse proprie e di risorse devolute dallo Stato.
      3. Le risorse proprie sono costituite da tributi regionali istituiti con legge regionale, dai canoni di concessione dei beni regionali e dai redditi derivanti dal suo patrimonio.
      4. Sono devolute alla regione autonoma le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio del Friuli Venezia Giulia:

          a) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito;

          b) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle società;

 

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          c) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

          d) otto decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

          e) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nel Friuli Venezia Giulia;

          f) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

          g) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nel Friuli Venezia Giulia.

      5. La devoluzione alla regione autonoma delle quote dei proventi erariali indicati al comma 4 viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti o istituti.
      6. Lo Stato può destinare risorse aggiuntive alla regione autonoma per provvedere a scopi determinati e per sostenere la regione nel processo di integrazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale.
      7. La regione autonoma può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Ha facoltà di emettere prestiti da essa garantiti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie. Il ricorso all'indebitamento è autorizzato con legge regionale che ne stabilisce altresì l'entità e la destinazione delle somme da esso ricavate.
      8. La regione autonoma può determinare, con legge regionale e nell'ambito della disciplina legislativa nazionale e comunitaria, la modifica delle aliquote fiscali e delle relative deduzioni, detrazioni, esenzioni e dei criteri di applicazione e di controllo dei proventi spettanti allo Stato ai sensi del comma 4. Le eventuali

 

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modifiche apportate ai sensi del presente comma non comportano variazione alcuna sulla quantità dei proventi stessi spettanti allo Stato. Conseguentemente i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alla regione autonoma, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione del presente Statuto, sono complessivamente ridotti in corrispondenza dei minori introiti statali in dipendenza del presente comma, calcolati sulla base dei tributi incassati effettivamente nel territorio della regione autonoma. Le disposizioni attuative del presente comma sono adottate con regolamenti dei Ministri competenti di intesa con la regione autonoma.